L’unico organo di indirizzo
politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d'Istituto. Il Dirigente Scolastico è organo di gestione, il Collegio Docenti è organo tecnico, il Consiglio
d’Istituto è organo di indirizzo e controllo.
(ai sensi dell’art. 4 del d.lg 165/01
“principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall’altro per le Pubbliche Amministrazioni)
Nelle scuole superiori con popolazione scolastica maggiore di 500 alunni,
è costituito da 19 componenti: 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 genitori e 4 studenti, il Dirigente Scolastico.
E’ presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni.
Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare
gli indirizzi generali con i compiti e le funzioni definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99, come modificato dai DPR 156/99 e 105/01,
nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001:
-
Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le
forme di autofinanziamento;
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Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento;
-
Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30
giugno;
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Approva le modifiche al programma annuale ;
-
Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal
D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
-
Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma
1);
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Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S.
entro 30 giorni;
-
Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del
D.I. 44/2001;
-
determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che
rientrano nei compiti del D.S.
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti
e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
-
adozione del regolamento d'istituto e degli altri regolamenti che
normano la vita della scuola
-
criteri generali per la programmazione educativa;
-
criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi
d'istruzione;
-
promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
-
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali
che possono essere assunte dall'istituto;
-
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;
-
esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento
previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
-
esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli
edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
-
delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti,
le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
-
delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei
rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);
La Giunta
Esecutiva è costituita da un docente, un
genitore, un alunno, un ATA, dal DSGA e dal DS che la presiede e ha i seguenti compiti:
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Predispone la relazione sul Programma annuale;
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Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio
d'Istituto;
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Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del
Consiglio d'Istituto.
Obblighi di pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013.
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Atto di nomina o di proclamazione
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Indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:
il Consiglio d'Istituto viene eletto ogni tre anni.
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Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni
qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d'Istituto.
Retribuzioni e CV per incarichi
politici
La partecipazione al Consiglio d'Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili da parte di nessuna delle
componenti del Consiglio.