Organizzazione

2.1 - Organi di indirizzo politico-amministrativo


Compiti del Consiglio d'Istituto

L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d'Istituto. Il Dirigente Scolastico è organo di gestione, il Collegio Docenti è organo tecnico, il Consiglio d’Istituto è organo di indirizzo e controllo.

(ai sensi dell’art. 4 del d.lg 165/01 “principio della distinzione tra indirizzo  e controllo da un lato e gestione dall’altro per le Pubbliche Amministrazioni)

 

Nelle scuole superiori con popolazione scolastica maggiore di 500 alunni, è costituito da 19 componenti: 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 genitori e 4 studenti, il Dirigente Scolastico.

E’ presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali con i compiti e le funzioni  definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297  e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99, come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001:

  • Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
  • Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
  • Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
  • Approva le modifiche al programma annuale ;
  • Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti; 
  • Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
  • Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
  • Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
  • determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S.

 

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

  • adozione del regolamento d'istituto e degli altri regolamenti che normano la vita della scuola
  • criteri generali per la programmazione educativa;
  • criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
  • promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  • forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
  • esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;
  • esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
  • esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
  • delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
  • delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);

 

La Giunta Esecutiva  è costituita da un docente, un genitore, un alunno, un ATA, dal DSGA e dal DS che la presiede e ha i seguenti compiti:

  • Predispone la relazione sul Programma annuale;
  • Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
  • Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

  1. Atto di nomina o di proclamazione
  2. Indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d'Istituto viene eletto ogni tre anni.
  3. Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d'Istituto.

 

Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d'Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili da parte di nessuna delle componenti del Consiglio.